Art. 19
Informazioni che devono essere comunicate dagli operatori del settore alimentare
In vigore dal 16 dic 2008
Informazioni che devono essere comunicate dagli operatori del settore alimentare
1. Un produttore o un utilizzatore di una sostanza aromatizzante, o il rappresentante di tale produttore o utilizzatore, su richiesta della Commissione, comunica il quantitativo di sostanza aggiunta agli alimenti nella Comunità in dodici mesi. Le informazioni fornite in tale contesto sono trattate come riservate nella misura in cui tali informazioni non sono richieste ai fini della valutazione della sicurezza.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri le informazioni sui livelli d’uso per determinate categorie alimentari nella Comunità.
2. Se d’applicazione i produttori o gli utilizzatori di un aroma già autorizzato ai sensi del presente regolamento e ottenuto con metodi di produzione o da materie prime significativamente diversi da quelli oggetto della valutazione del rischio effettuata dall’Autorità presentano alla Commissione, prima dell’immissione sul mercato dell’aroma, i dati necessari per consentire all’Autorità di procedere ad una valutazione dell’aroma in questione per quanto riguarda i metodi di produzione modificati o le caratteristiche modificate.
3. I produttori o gli utilizzatori di aromi e/o materiali di base comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica loro nota e accessibile che possa incidere sulla valutazione della sicurezza della sostanza aromatizzante.
4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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