Art. 20

Monitoraggio e informazioni comunicate dagli Stati membri

In vigore dal 16 dic 2008
Monitoraggio e informazioni comunicate dagli Stati membri 1.   Gli Stati membri stabiliscono sistemi di monitoraggio del consumo e dell’uso degli aromi inclusi nell’elenco comunitario nonché del consumo delle sostanze di cui all’allegato III con un approccio basato sui rischi e comunicano alla Commissione e all’Autorità le relative informazioni con l’appropriata periodicità. 2.   Previa consultazione dell’Autorità, è adottata entro il 20 gennaio 2011, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, una metodologia comune per la raccolta, da parte degli Stati membri, di informazioni sul consumo e sull’uso degli aromi inclusi nell’elenco comunitario e delle sostanze di cui all’allegato III.
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