Art. 22
Modifica degli allegati da II a V
In vigore dal 16 dic 2008
Modifica degli allegati da II a V
Le modifiche da apportare agli allegati da II a V del presente regolamento per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, in seguito al parere dell’Autorità, se necessario.
Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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