Art. 10

Elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base

In vigore dal 16 dic 2008
Elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base Degli aromi e dei materiali di base di cui all’, solo quelli inclusi nell’elenco comunitario possono essere immessi sul mercato nella loro forma originale o utilizzati negli o sugli alimenti alle condizioni d’impiego ivi specificate, ove applicabili.
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