Art. 27
Modifica del regolamento (CE) n. 2232/96
In vigore dal 16 dic 2008
Modifica del regolamento (CE) n. 2232/96
L’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2232/96 è sostituito dal seguente:
«1) L’elenco delle sostanze aromatizzanti di cui all’, paragrafo 2, è adottato secondo la procedura di cui all’ entro il 31 dicembre 2010.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1334:oj#art-27