Art. 26

Modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91

In vigore dal 16 dic 2008
Modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 L’, paragrafo 1, è modificato come segue: 1) alla lettera a), terzo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente: «— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettere b) e d) del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti (*1); e/o (*1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.» " 2) alla lettera b), secondo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente: «— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettere b) e d) del regolamento (CE) n. 1334/2008, e/o»; 3) alla lettera c), secondo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente: «— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettere b) e d) del regolamento (CE) n. 1334/2008, e/o».
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Modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 (Art. 26 Regolamento (UE) 2008/1334) — Testo vigente | Portale Normativo