Art. 26
Modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91
In vigore dal 16 dic 2008
Modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91
L’, paragrafo 1, è modificato come segue:
1)
alla lettera a), terzo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente:
«—
sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettere b) e d) del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti (*1); e/o
(*1)
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.»
"
2)
alla lettera b), secondo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente:
«—
sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettere b) e d) del regolamento (CE) n. 1334/2008, e/o»;
3)
alla lettera c), secondo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente:
«—
sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettere b) e d) del regolamento (CE) n. 1334/2008, e/o».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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