Art. 28
Modifica del regolamento (CE) n. 110/2008
In vigore dal 16 dic 2008
Modifica del regolamento (CE) n. 110/2008
Il regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
possono contenere sostanze aromatizzanti quali definite all’, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti (*2) e preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»
(*2)
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34;"
2)
all’, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
possono contenere uno o più aromi quali definiti all’, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008;»
3)
nell’allegato I, il punto 9 è sostituito dal seguente:
«9.
Aromatizzazione
L’operazione che consiste nell'impiegare, per l’elaborazione di una bevanda spiritosa, uno o più aromi, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008»;
4)
l’allegato II è modificato come segue:
a)
al paragrafo 19, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti quali definite all’, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, e/o piante aromatiche o parti di esse, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene talvolta attenuate;»;
b)
al paragrafo 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti quali definite all’, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, in modo che il gusto di ginepro sia predominante;»;
c)
al paragrafo 21, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l’aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c);»;
d)
al paragrafo 23, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti quali definite all’, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, ma il gusto del carvi deve essere predominante.»;
e)
al paragrafo 24, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali quali definite all’, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, ma il gusto di queste bevande è attribuibile in gran parte a distillati di semi di carvi (Carum carvi L.) e/o di semi di aneto (Anethum graveolens L.), mentre è vietata l’aggiunta di oli essenziali.»;
f)
al paragrafo 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter sono bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti quali definite all’, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»;
g)
al paragrafo 32, lettera c), il primo comma e l’alinea del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«c)
nella preparazione di liquori possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti quali definite all’, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento. Tuttavia, solo le sostanze aromatizzanti naturali quali definite all’, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e le preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento sono impiegate nell’elaborazione dei seguenti liquori:»;
h)
al paragrafo 41, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
nell’elaborazione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti quali definite all’, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento.»;
i)
al paragrafo 44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
Il Väkevä glögi o spritglögg è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali di chiodi di garofano e/o di cannella, usando uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione dell’alcole in presenza di parti delle piante suddette, aggiunta di sostanze aromatizzanti quali definite all’, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1334/2008, di chiodi di garofano o di cannella o una combinazione di tali procedimenti;»;
j)
al paragrafo 44, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
possono essere impiegati anche altri aromi aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’, paragrafo 2, lettere b), d) ed h) del regolamento (CE) n. 1334/2008, ma l’aroma delle spezie menzionate deve essere predominante;»;
k)
(Non concerne la versione italiana).
Storico versioni
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