Art. 25

Inserimento dell’elenco di sostanze aromatizzati nell’elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base e regime transitorio

In vigore dal 16 dic 2008
Inserimento dell’elenco di sostanze aromatizzati nell’elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base e regime transitorio 1.   L’elenco comunitario è istituito inserendo l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 nell’allegato I del presente regolamento all’atto della sua adozione. 2.   In attesa dell’istituzione dell’elenco comunitario si applica il regolamento (CE) n. 1331/2008 per la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze aromatizzanti non incluse nel programma di valutazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 2232/96. In deroga a tale procedura non si applica alla valutazione e all’autorizzazione il termine di nove mesi di cui all’, paragrafo 1, e all’ del regolamento (CE) n. 1331/2008. 3.   Le opportune misure transitorie, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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