Art. 29
Modifica della direttiva 2000/13/CE
In vigore dal 16 dic 2008
Modifica della direttiva 2000/13/CE
Nella direttiva 2000/13/CE l’allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
DENOMINAZIONE DEGLI AROMI NELL’ELENCO DEGLI INGREDIENTI
1.
Fatto salvo il paragrafo 2, gli aromi sono denominati con i termini:
—
“aromi”, o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell’aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (*3);
—
“aromatizzanti di affumicatura”, o “aromatizzanti di affumicatura ‘prodotti da’ alimenti o da categorie o basi di alimenti” (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.
2.
Il termine “naturale” per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(*3)
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34
»."
Storico versioni
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