Art. 10

Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

In vigore dal 8 dic 2008
Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza 1.   La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco figura nell’allegato IV del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli del presente regolamento. L’elenco è pubblicato in Internet in conformità dell’, paragrafo 4, e dell’ del presente regolamento. 2.   L’elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo di controllo o un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare: a) nome, indirizzo e numero di codice dell’organismo o dell’autorità di controllo, ed eventualmente l’indirizzo elettronico e il sito Internet; b) i paesi terzi non figuranti nell’elenco di cui all’, di cui i prodotti sono originari; c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo; d) la durata di inclusione nell’elenco; e e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari dei paesi terzi inseriti nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all’ e appartenenti ad una categoria che non figura in tale elenco possono essere inseriti nell’elenco di cui al presente articolo.
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