Art. 16

Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi

In vigore dal 8 dic 2008
Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi 1.   La Commissione esamina le domande ricevute a norma degli coadiuvata dal comitato per la produzione biologica di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 (in appresso «il comitato»). Il comitato adotta a tal fine uno specifico regolamento interno. Per assisterla nell’esame delle domande e nella gestione e revisione degli elenchi la Commissione costituisce un gruppo di esperti formato da esperti governativi e esperti privati. 2.   Per ogni domanda ricevuta, dopo aver debitamente consultato gli Stati membri secondo il regolamento interno specifico, la Commissione nomina due Stati membri correlatori. La Commissione ripartisce le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica. Gli Stati membri correlatori esaminano i documenti e le informazioni relativi alla domanda previsti agli e redigono una relazione. Per la gestione e la revisione degli elenchi, esaminano anche le relazioni annuali e tutte le altre informazioni di cui agli , relative all’inclusione negli elenchi. 3.   Tenendo conto dei risultati dell’esame effettuato dagli Stati membri correlatori la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in merito al riconoscimento dei paesi terzi, degli organismi o delle autorità di controllo, alla loro inclusione negli elenchi o alla modifica degli elenchi stessi, come pure in merito all’assegnazione di un numero di codice a detti organismi e dette autorità di controllo. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4.   La Commissione rende pubblici gli elenchi con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1235:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/1235) — Testo vigente | Portale Normativo