Art. 4

Domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

In vigore dal 8 dic 2008
Domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità 1.   La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un’autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell’elenco di cui all’ in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante. Per la compilazione del primo elenco sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda ricevuti anteriormente al 31 ottobre 2011 e redatti secondo il modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell’, paragrafo 2. Per gli anni solari successivi sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda ricevuti anteriormente al 31 ottobre di ogni anno. 2.   Le domande possono essere presentate da organismi e autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo. 3.   La domanda è costituita da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per tutti i prodotti biologici destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare: a) una presentazione generale delle attività dell’organismo o dell’autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi interessati, con una stima del numero di operatori interessati e un’indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari originari del paese terzo o dei paesi terzi, destinati ad essere esportati nella Comunità nell’ambito del regime previsto dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; b) una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 nel paese terzo o in ciascuno dei paesi terzi interessati; c) una copia della relazione di valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007: i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell’organismo o dell’autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; ii) che offre garanzie quanto agli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007; iii) che garantisce che l’organismo o l’autorità di controllo soddisfano i requisiti di controllo e applicano le misure precauzionali previste al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008; e iv) che conferma che l’organismo o l’autorità di controllo hanno effettivamente realizzato le attività di controllo nel rispetto di tali condizioni e requisiti; d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità del paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità; e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata; f) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’ del presente regolamento; g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’organismo o autorità di controllo o dalla Commissione. 4.   Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi. 5.   La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 3 e le informazioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l’organismo o l’autorità di controllo e di inserirli nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
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