Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 dic 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «certificato di ispezione», il certificato di ispezione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 che accompagna una partita; 2) «documento giustificativo», il documento previsto all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (6) e all’ del presente regolamento, il cui modello è riportato nell’allegato II del presente regolamento; 3) «partita», il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di ispezione, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e importato dallo stesso paese terzo; 4) «primo destinatario», la persona fisica o giuridica quale definita all’, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008; 5) «verifica della partita», la verifica, da parte delle competenti autorità nazionali, del certificato di ispezione in applicazione dell’ del presente regolamento e, se dette autorità lo ritengono opportuno, dei prodotti stessi per accertare l’osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento; 6) «autorità nazionali competenti», le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro; 7) «relazione di valutazione», la relazione di valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, redatta da un terzo indipendente che soddisfa le prescrizioni della norma ISO 17011 o da una autorità competente, che include le informazioni sulle analisi dei documenti con le descrizioni previste dall’, paragrafo 3, lettera b), e dall’, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, sulle verifiche d’ufficio, comprese le verifiche orientate al rischio, eseguite mediante osservazione diretta nei luoghi critici e in paesi terzi rappresentativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1235:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo