Art. 13
Certificato di ispezione
In vigore dal 8 dic 2008
Certificato di ispezione
1. L’immissione in libera pratica nella Comunità di una partita di prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell’ambito del regime di cui all’articolo 33 del medesimo regolamento, è subordinata:
a)
alla presentazione dell’originale del certificato di ispezione alla competente autorità nazionale; e
b)
alla verifica della partita da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di ispezione in conformità del paragrafo 8 del presente articolo.
2. L’originale del certificato di ispezione è redatto in conformità dell’, paragrafo 2, e dei paragrafi da 3 a 7 del presente articolo, secondo il modello e le note figuranti nell’allegato V. Il modello, le note e le linee direttrici di cui all’, paragrafo 2, sono forniti dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti previsto all’.
3. Il certificato di ispezione è accettato soltanto se è stato rilasciato:
a)
dall’autorità o dall’organismo di controllo riconosciuti ai fini del rilascio del certificato di ispezione, ai sensi dell’, paragrafo 2, in un paese terzo riconosciuto a norma dell’, paragrafo 4; oppure
b)
dall’autorità o l’organismo di controllo del paese terzo figurante nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’, paragrafo 5.
4. L’autorità o l’organismo che emette il certificato di ispezione può rilasciare il certificato e vidimare la dichiarazione indicata nella casella 15 del certificato soltanto dopo:
a)
aver eseguito un controllo documentale in base a tutti i documenti di controllo pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione dei prodotti, i documenti di trasporto e i documenti commerciali; e
b)
dopo aver eseguito un controllo fisico della partita o aver ricevuto un’espressa dichiarazione dell’esportatore che dichiara che la partita è stata prodotta e/o preparata in conformità dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007; l’autorità o l’organismo di controllo procede ad una verifica della credibilità di tale dichiarazione, basata sull’analisi del rischio.
Inoltre l’autorità o l’organismo di controllo attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico.
5. Il certificato di ispezione è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.
Il certificato di ispezione è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Se necessario, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato in una delle sue lingue ufficiali.
Il certificato è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.
6. Il certificato di ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale.
Il primo destinatario o, ove del caso, l’importatore possono farne una copia a fini di informazione dell’autorità o dell’organismo di controllo conformemente all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.
7. Per i prodotti importati nell’ambito del regime transitorio di cui all’ del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:
a)
il certificato di ispezione di cui al paragrafo 3, lettera b), al momento della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione secondo la procedura di cui all’;
b)
la competente autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione può delegare la competenza di effettuare la dichiarazione della casella 16 all’autorità o all’organismo che esercita il controllo sull’importatore a norma delle misure di controllo stabilite nel titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali;
c)
la dichiarazione della casella 16 non è richiesta:
i)
se l’importatore presenta un documento originale, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a norma dell’ del presente regolamento, comprovante che la partita è coperta da tale autorizzazione; oppure
ii)
se l’autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione di cui all’ presenta direttamente all’autorità incaricata della verifica della partita prove soddisfacenti che la partita è coperta da tale autorizzazione; questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione;
d)
il documento comprovante quanto richiesto alla lettera c), punti i) e ii), comprende:
i)
il numero di riferimento dell’autorizzazione di importazione e la data di scadenza della medesima;
ii)
il nome e l’indirizzo dell’importatore;
iii)
il paese terzo di origine;
iv)
gli estremi dell’organismo o dell’autorità emittente e, se diversi, gli estremi dell’autorità o dell’organismo di controllo nel paese terzo;
v)
il nome dei prodotti in questione.
8. Al momento della verifica della partita, l’originale del certificato di ispezione è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato.
9. Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 18 dell’originale del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.
Il primo destinatario invia quindi l’originale del certificato all’importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007, a meno che il certificato non debba accompagnare ulteriormente la partita di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
10. Il certificato di ispezione può essere compilato con mezzi elettronici secondo il metodo che lo Stato membro mette a disposizione delle autorità o organismi di controllo. Le autorità nazionali competenti possono esigere che i certificati di ispezione elettronici siano accompagnati da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). In tutti gli altri casi, le autorità competenti esigono una firma elettronica che offre garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1235:oj#art-13