Art. 11
Procedura per la domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza
In vigore dal 8 dic 2008
Procedura per la domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza
1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo nell’elenco di cui all’ in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell’, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2009. Per gli anni solari successivi la Commissione procede ad aggiornamenti regolari dell’elenco in base alle domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre di ogni anno.
2. Le domande possono essere presentate da organismi e da autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.
3. La domanda di inclusione consiste in un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:
a)
una presentazione generale delle attività dell’organismo o dell’autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi, con una stima del numero di operatori interessati e un’indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nella Comunità nell’ambito del regime previsto dall’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
b)
una descrizione delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate nei paesi terzi, inclusa una valutazione dell’equivalenza di tali norme e misure con le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008;
c)
una copia della relazione di valutazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:
i)
che dimostra una valutazione positiva della capacità dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
ii)
che conferma l’effettiva realizzazione delle sue attività di controllo nel rispetto di tali condizioni; e
iii)
che dimostra e conferma l’equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
d)
la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità di ogni paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;
e)
l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;
f)
l’impegno di rispettare le disposizioni dell’;
g)
ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.
4. Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Inoltre, se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.
5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l’organismo o l’autorità di controllo e di inserirli nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
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