Art. 12
Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza
In vigore dal 8 dic 2008
Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza
1. Per poter figurare nell’elenco di cui all’ gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:
a)
comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell’elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, che li riguardano;
b)
trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all’, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell’anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o infrazioni rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l’aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;
c)
alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all’organismo o all’autorità di controllo e può sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’; analoga decisione può essere adottata se l’organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;
d)
mettere a disposizione degli interessati, con mezzi elettronici, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.
2. L’organismo o l’autorità di controllo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica o l’elenco aggiornato degli operatori e dei prodotti biologici che certifica, oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco degli organismi o delle autorità di controllo mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
Se un organismo di controllo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1235:oj#art-12