Art. 14
Procedure doganali speciali
In vigore dal 8 dic 2008
Procedure doganali speciali
1. Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (9), e forma oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell’, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, prima dell’esecuzione della prima preparazione alla partita si applicano le misure di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
La preparazione può comprendere operazioni quali:
a)
il confezionamento o il riconfezionamento; oppure
b)
l’etichettatura relativa alla presentazione del metodo di produzione biologico.
Dopo tale preparazione, l’originale vidimato del certificato di ispezione scorta la partita ed è presentato alla competente autorità nazionale che verifica la partita ai fini dell’immissione in libera pratica.
Al termine di tale procedura, l’originale del certificato di ispezione è restituito, ove del caso, all’importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.
2. Se, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una partita proveniente da un paese terzo è destinata a essere suddivisa in più lotti in uno Stato membro prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità, prima che sia effettuata la suddivisione alla partita si applicano le misure di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione della partita, alla competente autorità nazionale è presentato un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell’allegato VI. L’estratto del certificato di ispezione è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14.
La persona identificata come l’importatore originario della partita, indicato nella casella 11 del certificato di ispezione, conserva una copia di ogni estratto vidimato del certificato di ispezione unitamente all’originale del certificato medesimo. Tale copia reca l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.
Dopo la suddivisione della partita, l’originale vidimato di ciascun estratto del certificato di ispezione scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica il lotto ai fini dell’immissione in libera pratica.
Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 15 dell’originale dell’estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.
Il destinatario di un lotto tiene a disposizione dell’autorità e/o dell’organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l’estratto del certificato di ispezione.
3. Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguite in conformità delle disposizioni pertinenti di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008.
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