Art. 9
Gestione e revisione dell’elenco dei paesi terzi
In vigore dal 8 dic 2008
Gestione e revisione dell’elenco dei paesi terzi
1. La Commissione è tenuta a esaminare una domanda di inclusione nell’elenco solo se il paese terzo si impegna ad accettare le seguenti condizioni:
a)
dopo l’inclusione nell’elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione eventuali modifiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema di controllo; il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, che lo riguardano;
b)
la relazione annuale di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento; essa descrive in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza eseguite dall’autorità competente del paese terzo, i risultati ottenuti e i provvedimenti correttivi adottati;
c)
alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili al paese terzo e sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’; analoga decisione può essere adottata se il paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco.
2. Il paese terzo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
Storico versioni
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