Art. 8
Domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi
In vigore dal 8 dic 2008
Domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi
1. La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell’elenco di cui all’ in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante.
2. La Commissione è tenuta a esaminare esclusivamente le domande di inclusione che soddisfano i seguenti prerequisiti.
La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:
a)
informazioni generali sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, i prodotti ottenuti, la superficie coltivata, le regioni di produzione, il numero di produttori e le operazioni di trasformazione dei prodotti alimentari effettuate;
b)
un’indicazione del tipo e delle quantità prevedibili di prodotti agricoli e alimentari biologici destinati ad essere esportati nella Comunità;
c)
le norme di produzione applicate nel paese terzo e una valutazione della loro equivalenza con le norme applicate nella Comunità;
d)
il sistema di controllo applicato nel paese terzo, in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza svolte dalle autorità competenti del paese terzo, insieme ad una valutazione dell’equivalenza di tale sistema in termini di efficacia rispetto al sistema di controllo applicato nella Comunità;
e)
l’indirizzo Internet o un altro indirizzo dove è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti considerate;
f)
le informazioni che il paese terzo propone di inserire nell’elenco di cui all’;
g)
l’impegno di rispettare le disposizioni dell’;
h)
ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo o dalla Commissione.
3. Quando esamina una domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.
4. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere il paese terzo e di inserirlo nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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