Art. 7
Compilazione e contenuto dell’elenco dei paesi terzi
In vigore dal 8 dic 2008
Compilazione e contenuto dell’elenco dei paesi terzi
1. La Commissione redige un elenco di paesi terzi riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco dei paesi riconosciuti figura nell’allegato III del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli del presente regolamento. Le modifiche dell’elenco sono pubblicate su Internet in conformità dell’, paragrafo 4, e dell’ del presente regolamento.
2. L’elenco contiene, per ogni paese terzo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati sottoposti al sistema di controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:
a)
le categorie di prodotti controllati;
b)
l’origine dei prodotti;
c)
un riferimento alle norme di produzione applicate nel paese terzo;
d)
l’autorità competente del paese terzo responsabile del sistema di controllo, con l’indirizzo postale, elettronico e sito Internet;
e)
la o le autorità di controllo del paese terzo e/o l’organismo o gli organismi di controllo riconosciuti da detta autorità, competenti per l’esecuzione dei controlli, i loro indirizzi postali ed eventualmente elettronici e il sito Internet;
f)
la o le autorità di controllo e/o l’organismo o gli organismi di controllo del paese terzo responsabili del rilascio dei certificati per l’importazione nella Comunità, i rispettivi indirizzi postali, numeri di codice e eventualmente l’indirizzo elettronico e il sito Internet;
g)
la durata di inclusione nell’elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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