Art. 18

Disposizioni transitorie relative all’elenco dei paesi terzi

In vigore dal 8 dic 2008
Disposizioni transitorie relative all’elenco dei paesi terzi Le domande di inclusione dei paesi terzi presentate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 345/2008 anteriormente al 1o gennaio 2009 sono considerate domande presentate ai sensi dell’ del presente regolamento. Il primo elenco di paesi terzi riconosciuti comprende l’Argentina, l’Australia, il Costa Rica, l’India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri di codice di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. I numeri di codice sono aggiunti anteriormente al 1o luglio 2010 mediante aggiornamento dell’elenco a norma dell’, paragrafo 2.
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Disposizioni transitorie relative all’elenco dei paesi terzi (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/1235) — Testo vigente | Portale Normativo