Art. 19

Disposizioni transitorie relative all’importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell’elenco

In vigore dal 8 dic 2008
Disposizioni transitorie relative all’importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell’elenco 1.   In conformità dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 834/2007 l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori di tale Stato membro che abbiano comunicato la propria attività a norma dell’articolo 28 del citato regolamento, a immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l’importatore comprovi in maniera soddisfacente che sono soddisfatte le condizioni ivi previste all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b). Se dopo aver dato all’importatore e a ogni altro interessato la possibilità di presentare osservazioni considera che tali condizioni non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l’autorizzazione. Le autorizzazioni scadono al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi dell’ del presente regolamento. Il prodotto importato è scortato da un certificato di ispezione ai sensi dell’ rilasciato dall’organismo o dall’autorità di controllo che è stato accettato per il rilascio del certificato di ispezione da parte dell’autorità competente dello Stato membro che concede l’autorizzazione. L’originale del certificato deve accompagnare la merce fino ai locali del primo destinatario. Successivamente l’importatore deve tenerlo a disposizione dell’organismo di controllo e, se del caso, dell’autorità di controllo, per almeno due anni. 2.   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi. 3.   Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato per la produzione biologica esamina un’autorizzazione concessa a norma del presente articolo. Se tale esame rileva che le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 834/2007 non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a revocarla. 4.   Gli Stati membri non possono più concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo una volta scaduti 12 mesi dalla pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo di cui all’, paragrafo 5, salvo se i prodotti importati sono merci la cui produzione nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un’autorità di controllo non figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’. 5.   Gli Stati membri non concedono più autorizzazioni a norma del paragrafo 1 a partire dal 1o gennaio 2013. 6.   Le autorizzazioni a commercializzare prodotti importati da un paese terzo, concesse a un importatore prima del 31 dicembre 2008 dall’autorità nazionale competente in conformità dell’, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, scadono al più tardi il 31 dicembre 2009.
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Disposizioni transitorie relative all’importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell’elenco (Art. 19 Regolamento (UE) 2008/1235) — Testo vigente | Portale Normativo