Art. 6

In vigore dal 17 ott 2008
1.   La licenza è presentata alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il carico oggetto della licenza è dichiarato per l'immissione in libera pratica. 2.   All'accettazione della licenza le autorità competenti di cui al paragrafo 1 informano, a norma delle procedure nazionali applicabili, le autorità doganali. 3.   Una licenza viene considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa. 4.   Una licenza presentata prima dell'arrivo del relativo carico può essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite dall' e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi dell', paragrafo 1. 5.   Qualora siano ritenute necessarie ulteriori verifiche della licenza o del carico conformemente agli , la licenza è accettata solo se tali verifiche hanno esito positivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1024:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo