Art. 8
In vigore dal 17 ott 2008
1. Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, a meno che tali cancellature o alterazioni non siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.
2. Non sono accettate estensioni della validità della licenza, a meno che non siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.
3. Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità competente.
4. Non sono accettate licenze che, in base alle maggiori informazioni eventualmente fornite a norma dell' o in seguito a indagini svolte a norma dell', risultino non corrispondenti al carico.
Storico versioni
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