Art. 3

In vigore dal 17 ott 2008
1.   Una licenza FLEGT, di seguito denominata «licenza», può essere in formato cartaceo o elettronico. 2.   La Commissione trasmette alle autorità competenti e alle autorità doganali di ciascuno Stato membro un modello oppure le specifiche tecniche della licenza stabiliti da ciascun paese partner.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2008/1024 — Testo vigente | Portale Normativo