Art. 3
In vigore dal 17 ott 2008
1. Una licenza FLEGT, di seguito denominata «licenza», può essere in formato cartaceo o elettronico.
2. La Commissione trasmette alle autorità competenti e alle autorità doganali di ciascuno Stato membro un modello oppure le specifiche tecniche della licenza stabiliti da ciascun paese partner.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1024:oj#art-3