Art. 2
In vigore dal 17 ott 2008
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005, si intende per:
1.
«carico»: una quantità di legno e prodotti derivati stabilita negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 oggetto di una licenza FLEGT, inviata a partire da un paese partner da uno speditore o spedizioniere e presentato a un ufficio doganale per l'immissione in libera pratica;
2.
«licenza elettronica»: una licenza FLEGT in formato digitale, che può essere presentata o trattata in forma elettronica e che contiene tutte le informazioni necessarie negli appositi campi del modulo, come indicato nell'allegato;
3.
«licenza cartacea»: una licenza FLEGT conforme al formato stabilito in allegato;
4.
«autorità competente(i)»: la (o le) autorità incaricata(e) dallo Stato membro di ricevere, accettare e verificare le licenze FLEGT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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