Art. 5

In vigore dal 17 ott 2008
Le autorità competenti o le autorità doganali dello Stato membro nel quale il carico è dichiarato per l'immissione in libera pratica possono richiedere che la licenza venga tradotta nella lingua o nelle lingue ufficiali di quello Stato membro. I relativi costi sono a carico dell'importatore.
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