Art. 9

In vigore dal 17 ott 2008
In caso di dubbi in merito alla possibilità di accettare o meno una licenza, il duplicato di una licenza o una licenza sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere maggiori informazioni all'autorità del paese partner che ha rilasciato la licenza. Alla richiesta può essere allegata una copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.
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