Art. 14

In vigore dal 17 ott 2008
1.   Gli Stati membri possono utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati contenuti nelle licenze. 2.   I sistemi elettronici di cui al paragrafo 1 consentono lo scambio di dati tra le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri e tra le autorità competenti e le autorità doganali da un lato e la Commissione e/o l'autorità nazionale che rilascia la licenza dall'altro. 3.   Nel predisporre i sistemi elettronici, gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti di complementarità, compatibilità e interoperabilità. Essi tengono conto degli orientamenti redatti dalla Commissione.
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