Art. 15

In vigore dal 17 ott 2008
I sistemi elettronici di cui all', paragrafo 1, possono comprendere, tra le altre cose: a) una procedura per la ricezione e la registrazione dei dati contenuti nelle licenze; b) una procedura per lo scambio dei dati contenuti nelle licenze; c) un mezzo per memorizzare i dati contenuti nelle licenze.
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