Art. 15
In vigore dal 17 ott 2008
I sistemi elettronici di cui all', paragrafo 1, possono comprendere, tra le altre cose:
a)
una procedura per la ricezione e la registrazione dei dati contenuti nelle licenze;
b)
una procedura per lo scambio dei dati contenuti nelle licenze;
c)
un mezzo per memorizzare i dati contenuti nelle licenze.
Storico versioni
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