Art. 11
In vigore dal 17 ott 2008
1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legno e ai prodotti derivati soggetti a dichiarazione.
Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l'indicazione viene riportata nel riquadro previsto.
2. Il legno e i prodotti derivati sono immessi in libera pratica solo quando la procedura descritta all', paragrafo 2, è stata completata.
Storico versioni
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