Art. 11

In vigore dal 17 ott 2008
1.   Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legno e ai prodotti derivati soggetti a dichiarazione. Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l'indicazione viene riportata nel riquadro previsto. 2.   Il legno e i prodotti derivati sono immessi in libera pratica solo quando la procedura descritta all', paragrafo 2, è stata completata.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2008/1024 — Testo vigente | Portale Normativo