Art. 10
Sottoutilizzo delle possibilità di pesca nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca
In vigore dal 29 set 2008
Sottoutilizzo delle possibilità di pesca nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca
1. Nell’ambito di un accordo di partenariato nel settore della pesca, se dalle richieste di trasmissione delle domande di cui all’ del presente regolamento risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità nell’ambito di un accordo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio all’atto della conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non faranno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione.
2. Ricevuta la conferma da parte dello Stato membro, la Commissione procede a una valutazione delle possibilità di pesca inutilizzate e ne comunica l’esito agli Stati membri.
3. Gli Stati membri che intendono avvalersi delle possibilità di pesca inutilizzate di cui al paragrafo 2 presentano alla Commissione un elenco di tutte le navi per le quali intendono chiedere un’autorizzazione di pesca, nonché la richiesta di trasmissione delle domande per ciascuna di dette navi, in conformità dell’.
4. La Commissione decide in merito alla riassegnazione delle possibilità di pesca in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.
Se uno Stato membro interessato obietta a tale riassegnazione, la Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, decide in merito alla riassegnazione tenendo conto dei criteri fissati nell’allegato I; essa notifica quindi la propria decisione agli Stati membri interessati.
5. La trasmissione di domande in conformità del presente articolo non pregiudica in alcun modo la ripartizione delle possibilità di pesca o il loro scambio tra gli Stati membri in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002.
6. Fino alla fissazione dei termini di cui al paragrafo 1, nulla osta a che la Commissione applichi il meccanismo previsto dai paragrafi da 1 a 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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