Art. 12
Sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca
In vigore dal 29 set 2008
Sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca
1. La Comunità istituisce un sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca contenente i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate in conformità del presente regolamento. La Commissione crea a tal fine un sito web protetto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti in relazione alle autorizzazioni di pesca nell’ambito di un accordo o di un’ORGP figurino nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca e li tengono costantemente aggiornati.
Storico versioni
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