Art. 14

Controllo delle catture e dello sforzo di pesca

In vigore dal 29 set 2008
Controllo delle catture e dello sforzo di pesca Fatte salve le disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati gli obblighi in materia di comunicazione delle catture e, se necessario, dello sforzo di pesca previsti dall’accordo interessato.
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