Art. 15
Fermo delle attività di pesca
In vigore dal 29 set 2008
Fermo delle attività di pesca
1. Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell’, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, se uno Stato membro ritiene che le sue possibilità di pesca disponibili siano considerate esaurite, esso vieta immediatamente l’esercizio della pesca per la zona, gli attrezzi, lo stock o il gruppo di stock considerati. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.
2. Se le possibilità di pesca disponibili di uno Stato membro sono espresse sia in termini di catture che di limitazioni dello sforzo, lo Stato membro vieta l’esercizio della pesca per la zona, gli attrezzi, lo stock o il gruppo di stock considerati non appena sia ritenuta esaurita una di tali possibilità. Per consentire la prosecuzione delle attività nelle possibilità di pesca non esaurite che coinvolga anche le possibilità esaurite, gli Stati membri notificano alla Commissione misure tecniche che non incidono negativamente sulle possibilità di pesca esaurite. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.
3. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi divieto di pesca stabilito in conformità del presente articolo.
4. Se ritiene esaurite le possibilità di pesca a disposizione della Comunità o di uno Stato membro, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo di vietare l’esercizio della pesca conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Non appena sono vietate le attività di pesca conformemente ai paragrafi 1 o 2, le autorizzazioni di pesca specifiche relative allo stock o al gruppo di stock considerati sono sospese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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