Art. 17
Accesso ai dati
In vigore dal 29 set 2008
Accesso ai dati
1. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (10), i dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione o a un organismo da questa designato in conformità del presente capo sono messi sul sito web protetto del sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca a disposizione di tutti gli utenti interessati che sono autorizzati:
a)
dagli Stati membri;
b)
dalla Commissione o da un organismo da questa designato, per quanto riguarda il controllo e l’ispezione.
L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui necessitano ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca e/o delle loro attività di ispezione ed è subordinato alle norme in materia di riservatezza dei dati.
2. I proprietari o gli agenti di una nave registrata nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca possono ottenere una copia elettronica dei dati contenuti nel registro presentando una richiesta ufficiale alla Commissione per il tramite dell’amministrazione nazionale.
Storico versioni
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