Art. 19

Trasmissione delle domande di paesi terzi

In vigore dal 29 set 2008
Trasmissione delle domande di paesi terzi 1.   Alla data di entrata in vigore di un accordo che assegna a un paese terzo possibilità di pesca nelle acque comunitarie, il paese terzo trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle navi battenti bandiera di tale paese e/o ivi immatricolate che intendono avvalersi di tali possibilità di pesca. 2.   Entro i termini stabiliti dall’accordo interessato o dalla Commissione, le autorità competenti del paese terzo presentano per via elettronica alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci battenti bandiera di tale paese, precisando l’indicativo internazionale di chiamata di ogni nave e qualsiasi altra informazione richiesta dall’accordo o stabilita secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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