Art. 19 · Trasmissione delle domande di paesi terzi

Art. 19

Trasmissione delle domande di paesi terzi

In vigore dal 29 set 2008
Trasmissione delle domande di paesi terzi 1.   Alla data di entrata in vigore di un accordo che assegna a un paese terzo possibilità di pesca nelle acque comunitarie, il paese terzo trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle navi battenti bandiera di tale paese e/o ivi immatricolate che intendono avvalersi di tali possibilità di pesca. 2.   Entro i termini stabiliti dall’accordo interessato o dalla Commissione, le autorità competenti del paese terzo presentano per via elettronica alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci battenti bandiera di tale paese, precisando l’indicativo internazionale di chiamata di ogni nave e qualsiasi altra informazione richiesta dall’accordo o stabilita secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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