Art. 20
Rilascio delle autorizzazioni di pesca
In vigore dal 29 set 2008
Rilascio delle autorizzazioni di pesca
1. La Commissione esamina le domande di autorizzazioni di pesca tenendo conto delle possibilità di pesca assegnate al paese terzo e rilascia le autorizzazioni di pesca conformemente alle misure adottate dal Consiglio e alle disposizioni contenute nell’accordo interessato.
2. La Commissione informa le autorità competenti del paese terzo e degli Stati membri in merito alle autorizzazioni di pesca rilasciate.
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