Art. 22
Obblighi generali
In vigore dal 29 set 2008
Obblighi generali
I pescherecci di paesi terzi cui sia stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità del presente capo sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della PCP relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nella zona di pesca in cui esercitano le loro attività, nonché alle disposizioni stabilite nell’accordo interessato.
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