Art. 24
Fermo delle attività di pesca
In vigore dal 29 set 2008
Fermo delle attività di pesca
1. Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca delle possibilità di pesca non esaurite che coinvolga anche le possibilità esaurite, il paese terzo trasmette alla Commissione misure tecniche che non incidono negativamente sulle possibilità di pesca esaurite. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.
2. A decorrere dalla data della comunicazione della Commissione, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera di detto paese si ritengono sospese per le attività di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali attività.
3. Se una sospensione delle attività di pesca applicabile in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le attività di pesca per le quali sono state concesse autorizzazioni, tali autorizzazioni si ritengono revocate.
4. Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell’applicazione del presente articolo e cessino tutte le attività di pesca interessate.
5. Non appena le attività di pesca sono vietate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le attività di pesca specifiche per gli stock o gruppi di stock interessati sono sospese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1006:oj#art-24