Art. 25

Mancato rispetto delle norme pertinenti

In vigore dal 29 set 2008
Mancato rispetto delle norme pertinenti 1.   Fatti salvi i procedimenti giudiziari ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi infrazione constatata in relazione alle attività di pesca esercitate da un peschereccio di un paese terzo nelle acque comunitarie nell’ambito dell’accordo interessato. 2.   Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali ai pescherecci di paesi terzi per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dall’accordo interessato. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche dei pescherecci di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzati a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un’infrazione alle norme pertinenti dell’accordo interessato. 3.   La Commissione notifica alle autorità di ispezione degli Stati membri le misure da essa adottate a norma del paragrafo 2.
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