Art. 23

Controllo delle catture e dello sforzo di pesca

In vigore dal 29 set 2008
Controllo delle catture e dello sforzo di pesca 1.   I pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie trasmettono settimanalmente alle rispettive autorità nazionali e alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i dati a) richiesti dall’accordo interessato; b) stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista dall’accordo interessato; oppure c) stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Nonostante il primo comma, dal 1o gennaio 2010 i pescherecci di paesi terzi di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri trasmettono giornalmente per via elettronica tali dati. Dal 1o gennaio 2011 la medesima disposizione si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. 2.   Se l’accordo interessato lo prescrive, i paesi terzi raccolgono i dati di cattura trasmessi dai loro pescherecci in conformità del paragrafo 1 e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i quantitativi di ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca catturati nelle acque comunitarie nel corso del mese precedente da parte di tutte le navi battenti la loro bandiera. 3.   I dati di cattura di cui al paragrafo 2 sono accessibili agli Stati membri a richiesta e fatte salve le norme che disciplinano la riservatezza dei dati.
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