Art. 23
Controllo delle catture e dello sforzo di pesca
In vigore dal 29 set 2008
Controllo delle catture e dello sforzo di pesca
1. I pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie trasmettono settimanalmente alle rispettive autorità nazionali e alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i dati
a)
richiesti dall’accordo interessato;
b)
stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista dall’accordo interessato; oppure
c)
stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Nonostante il primo comma, dal 1o gennaio 2010 i pescherecci di paesi terzi di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri trasmettono giornalmente per via elettronica tali dati. Dal 1o gennaio 2011 la medesima disposizione si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.
2. Se l’accordo interessato lo prescrive, i paesi terzi raccolgono i dati di cattura trasmessi dai loro pescherecci in conformità del paragrafo 1 e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i quantitativi di ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca catturati nelle acque comunitarie nel corso del mese precedente da parte di tutte le navi battenti la loro bandiera.
3. I dati di cattura di cui al paragrafo 2 sono accessibili agli Stati membri a richiesta e fatte salve le norme che disciplinano la riservatezza dei dati.
Storico versioni
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