Art. 21

Criteri di ammissibilità

In vigore dal 29 set 2008
Criteri di ammissibilità La Commissione rilascia autorizzazioni di pesca unicamente ai pescherecci di paesi terzi: a) che possano essere ammessi a beneficiare di un’autorizzazione di pesca in virtù dell’accordo interessato e, se del caso, siano inclusi in un elenco delle navi che svolgono attività di pesca notificato nell’ambito di tale accordo; b) che, nei precedenti dodici mesi di attività di pesca esercitata nell’ambito dell’accordo interessato o, nel caso di un nuovo accordo, nell’ambito dell’accordo precedente, abbiano soddisfatto, ove opportuno, le condizioni previste dall’accordo per il periodo considerato; c) che nei dodici mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca siano stati oggetto di una procedura di sanzione per infrazioni gravi o siano stati considerati sospetti di tali violazioni conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro e/o laddove il proprietario del peschereccio sia cambiato e il nuovo proprietario fornisca garanzie di soddisfare le condizioni; d) che non figurino in un elenco INN; e) per i quali si disponga delle informazioni richieste dall’accordo interessato; e f) per i quali le domande siano conformi all’accordo interessato e al presente capo.
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