Art. 18
Disposizioni generali
In vigore dal 29 set 2008
Disposizioni generali
1. I pescherecci di paesi terzi sono autorizzati:
a)
a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie purché siano in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata in conformità del presente capo;
b)
a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo nei porti o trasformazione del pesce purché siano in possesso di un’autorizzazione preventiva dello Stato membro nelle cui acque avrà luogo l’operazione.
2. I pescherecci di paesi terzi che, al 31 dicembre di un qualsiasi anno civile, sono autorizzati a praticare attività di pesca nell’ambito di un accordo possono continuare ad operare nell’ambito di quell’accordo a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo fino a quando la Commissione abbia deciso in merito al rilascio di un’autorizzazione di pesca a tali pescherecci per quest’ultimo anno in conformità dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1006:oj#art-18