Art. 18

Disposizioni generali

In vigore dal 29 set 2008
Disposizioni generali 1.   I pescherecci di paesi terzi sono autorizzati: a) a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie purché siano in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata in conformità del presente capo; b) a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo nei porti o trasformazione del pesce purché siano in possesso di un’autorizzazione preventiva dello Stato membro nelle cui acque avrà luogo l’operazione. 2.   I pescherecci di paesi terzi che, al 31 dicembre di un qualsiasi anno civile, sono autorizzati a praticare attività di pesca nell’ambito di un accordo possono continuare ad operare nell’ambito di quell’accordo a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo fino a quando la Commissione abbia deciso in merito al rilascio di un’autorizzazione di pesca a tali pescherecci per quest’ultimo anno in conformità dell’.
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