Art. 13

Comunicazione delle catture e dello sforzo di pesca

In vigore dal 29 set 2008
Comunicazione delle catture e dello sforzo di pesca 1.   I pescherecci comunitari cui è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca ai sensi della sezione II o III trasmettono settimanalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e, se necessario, allo sforzo di pesca. A richiesta la Commissione può accedere a tali dati. Nonostante il primo comma, dal 1o gennaio 2010 i pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri trasmettono giornalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e, se necessario, allo sforzo di pesca conformemente al regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (9). Dal 1o gennaio 2011 la medesima disposizione si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. 2.   Gli Stati membri raccolgono i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione o a un organismo da questa designato dati per ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca sui quantitativi catturati e, se prescritto da un accordo o da un regolamento di attuazione del medesimo, lo sforzo di pesca esercitato nel mese precedente dalle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette ad un accordo e nei sei mesi precedenti per le attività di pesca fuori dalle acque comunitarie non soggette ad un accordo. 3.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, decide in merito al formato in cui trasmettere i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Comunicazione delle catture e dello sforzo di pesca (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/1006) — Testo vigente | Portale Normativo