Art. 11
Disposizioni generali
In vigore dal 29 set 2008
Disposizioni generali
1. L’esercente di un peschereccio comunitario che intenda praticare attività di pesca in alto mare in acque che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo o di un’ORPG informa le autorità dello Stato membro di bandiera di tali attività.
Fatta salva la normativa comunitaria concernente le attività di pesca in alto mare, i pescherecci comunitari in possesso di un’autorizzazione rilasciata dai rispettivi Stati membri in conformità delle disposizioni nazionali possono praticare attività di pesca in alto mare in acque che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo o di un’ORPG.
Dieci giorni prima dell’inizio delle attività di pesca di cui al primo comma gli Stati membri notificano alla Commissione le navi autorizzate ad operare in conformità dello stesso comma, specificando le specie, gli attrezzi da pesca, il periodo e la zona a cui si applica l’autorizzazione.
2. Gli Stati membri si adoperano per ricevere informazione in ordine a qualsiasi accordo concluso tra i loro cittadini e un paese terzo che autorizzi i pescherecci battenti la loro bandiera a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo, e ne informano la Commissione mediante trasmissione per via elettronica dell’elenco delle navi interessate.
3. La presente sezione si applica solo ai pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri.
Storico versioni
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