Art. 9
Continuità delle attività di pesca
In vigore dal 29 set 2008
Continuità delle attività di pesca
1. Qualora:
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sia scaduto il protocollo di un accordo bilaterale di pesca con un paese terzo che stabilisce le possibilità di pesca previste da tale accordo, e
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sia stato siglato dalla Commissione un nuovo protocollo ma non sia stata ancora adottata una decisione sulla sua conclusione o sulla sua applicazione provvisoria,
la Commissione può, durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del protocollo precedente e fatta salva la competenza del Consiglio di decidere in merito alla conclusione o all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo, trasmettere le domande di autorizzazioni di pesca al paese terzo interessato conformemente al presente regolamento.
2. Conformemente alle norme stabilite nell’accordo di pesca interessato, i pescherecci comunitari autorizzati a esercitare attività di pesca in virtù di tale accordo possono, allo scadere delle autorizzazioni di pesca, continuare a pescare alle medesime condizioni per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza, previo parere scientifico favorevole.
3. In tale contesto la Commissione applica il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca vigenti nel protocollo precedente per il paragrafo 1 e nel protocollo esistente per il paragrafo 2.
Storico versioni
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