Art. 4
Presentazione delle domande
In vigore dal 29 set 2008
Presentazione delle domande
1. Almeno cinque giorni lavorativi prima del termine ultimo di trasmissione delle domande fissato nell’accordo interessato o, se l’accordo non ne prevede, almeno conformemente alle modalità stabilite nell’accordo e fatte salve disposizioni specifiche contenute nella normativa comunitaria, gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci interessati.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 contengono il numero di identificazione nel registro della flotta comunitaria e l’indicativo internazionale di chiamata delle navi, nonché qualsiasi altra informazione prevista dall’accordo interessato o prescritta dalla procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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