Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 set 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «accordo» un accordo di pesca concluso o per il quale è stata adottata una decisione di applicazione provvisoria a norma dell’articolo 300 del trattato; b) «organizzazione regionale per la gestione della pesca» o «ORGP» un’organizzazione o una struttura subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione applicabili alle risorse marine viventi soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istitutivo; c) «attività di pesca»: la cattura, la detenzione a bordo, la trasformazione e il trasferimento di pesce; d) «peschereccio comunitario» un peschereccio comunitario quale definito all’, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (5); e) «registro della flotta comunitaria» il registro della flotta comunitaria quale definito all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002; f) «possibilità di pesca» possibilità di pesca quale definita all’, lettera q), del regolamento (CE) n. 2371/2002; g) «autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni» l’autorità responsabile dell’autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nell’ambito di un accordo o dell’autorizzazione dei pescherecci dei paesi terzi nelle acque comunitarie; h) «autorizzazione di pesca» il diritto a praticare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca; i) «sforzo di pesca» lo sforzo di pesca quale definito all’, lettera h), del regolamento (CE) n. 2371/2002; j) «trasmissione elettronica» il trasferimento, per via elettronica, di dati il cui contenuto, formato e protocollo sono stabiliti dalla Commissione o concordati dalle parti di un accordo; k) «categoria di pesca» una suddivisione della flotta in base a criteri quali, in particolare, il tipo di imbarcazione, il tipo di attività di pesca e il tipo di attrezzo da pesca utilizzato; l) «infrazione grave» un’infrazione grave quale definita dal regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (6), o un’infrazione o violazione grave dell’accordo interessato; m) «elenco INN» l’elenco dei pescherecci che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e identificati nell’ambito di un’ORGP o dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (7); n) «sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca» il sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità dell’; o) «peschereccio di un paese terzo» una nave — che, a prescindere dalle dimensioni, è adibita principalmente o accessoriamente al trasporto di prodotti della pesca, — che, anche se non adibita alla cattura con mezzi propri, trasporta i prodotti della pesca trasbordati da altri pescherecci, o — a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni prima del condizionamento: sfilettatura o taglio in tranci, spellatura, macinazione, congelamento e/o trasformazione; e che batte bandiera di un paese terzo e/o in esso immatricolata.
Storico versioni

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